Il docente della Cattolica, già membro del Comitato nazionale per la bioetica, anticipa i temi del convegno del 13 giugno sulla nuova legge che prevede le «disposizioni anticipate di trattamento». Si parlerà delle questioni giuridiche ed etiche
di Annamaria
BRACCINI
Entrerà in vigore il 31 gennaio e prevede la possibilità di esprimere le Disposizioni anticipate di trattamento comunemente definite «testamento biologico» o «biotestamento». Si tratta, della Legge 219 su cui si rifletterà mercoledì 13 giugno in un convegno. Tra i relatori il professor Luciano Eusebi, docente di diritto penale alla Facoltà di giurisprudenza dell’Università cattolica e già membro del Comitato nazionale per la bioetica.
Qual è la sua opinione sulla normativa?
La legge in qualche modo rappresenta una sfida: obbliga a moltiplicare l’impegno per garantire le migliori condizioni di vita al malato anche quando la guarigione non sia possibile, così da evitare che scelte di rinuncia alle terapie siano motivate da condizioni di solitudine e di abbandono. Molto, dunque, si gioca prima delle decisioni di cui si occupa la legge: e a tal proposito la testimonianza della sanità di espressione cristiana può assumere un ruolo importante. Deve rimanere chiaro, in ogni caso, che la legge ha per oggetto esclusivo le scelte sui trattamenti sanitari e non la collaborazione del personale sanitario a finalità di causazione della morte. Resta nondimeno il fatto che la svalutazione sociale del valore della vita anche quando richieda affidamento e accoglienza, come pure il continuo messaggio mass-mediatico secondo cui in condizioni di precarietà esistenziale la scelta dignitosa sarebbe quella di morire, non favoriscono una serena valutazione in coscienza. Il che potrebbe favorire, talora, esiti conformi a quella logica dello scarto del più debole che così di frequente papa Francesco stigmatizza. La legge, tuttavia, non obbliga a simili esiti. Ed è compito di ognuno far sì che non si determinino.
Si può migliorare qualche aspetto della legge?
Molto, ormai, dipende dalla correttezza dell’interpretazione e dalla prassi. Sarebbe assurdo, per esempio, che si attribuisse valore a disposizioni anticipate di trattamento che non diano conto di un’avvenuta previa informazione medica (vedi articolo 4, comma 1): non può dirsi, infatti, espressione dell’autonomia una scelta non informata. Del pari, si tratta di evitare che l’articolo 2, comma 2, possa essere utilizzato per legittimare decisioni prese senza il consenso del malato, facendo leva su una certa genericità dei termini utilizzati (la “prognosi infausta a breve termine”, per esempio, va intesa come certezza oltre ogni ragionevole dubbio, e non certo come mera probabilità). Circa, poi, la richiesta (che non sia addirittura irragionevole) dell’interruzione di terapie da cui possa derivare la morte, non pare davvero che possa superarsi – obbligando ciascun singolo medico ad agire – la “clausola di coscienza” prevista dal codice di deontologia medica. Dovrà inoltre rimanere medico, come ha sempre ribadito la Corte costituzionale, il giudizio sui contesti in cui un atto assuma carattere sanitario (il supporto per l’alimentazione e l’idratazione di una persona non terminale né sottoposta a terapie intensive, ma affetta da menomazioni, costituisce palesemente un supporto vitale, e non un trattamento sanitario di cui possa teorizzarsi un’interruzione avulsa dallo stesso consenso dell’interessato).
Come cattolico e giurista, vede dei pericoli insiti nella 219?
Sarebbe importante pervenire a un effettivo consenso sociale sui fini della legge e sulla delicatezza della materia affrontata: si tratta di non abbandonare mai il malato, supportandolo (secondo la prospettiva dell’alleanza terapeutica, piuttosto che della contrapposizione tra paziente e medico) nelle sue valutazioni in coscienza circa i trattamenti sanitari. Senza mai favorire esiti di fatto condizionati dagli oneri economici ed umani che l’assistenza verso le condizioni di malattia comportano.