La proposta di direttiva “Early warning et seconde chance”
di Maria Luisa
MENOZZI CANTELE
avvocato
Il 26 giugno 2017 è entrato in vigore il Regolamento sulle insolvenze 848/2015 modificativo del Regolamento 1346/2000 che viene abrogato e che introduce rilevanti innovazioni. Il Regolamento viene esteso, infatti, alle procedure di salvataggio, di ristrutturazione del debito, di remissione che autorizzano una sospensione temporanea delle azioni esecutive, oltre che di liquidazione. Il Regolamento presta attenzione a tutti gli imprenditori e anche ai singoli professionisti. Con lo scopo di integrare il Regolamento, sulla spinta della Raccomandazione della Commissione del 12-3-2014, è stata proposta in data 26-6-2016 dalla Commissione la direttiva Early warning et seconde chance, pubblicata il 26-11-2016 «per la ristrutturazione preventiva delle imprese in crisi e non immediatamente insolventi».
La direttiva, soprattutto per dare certezza giuridica agli investitori frontalieri, fa obbligo agli Stati membri di: – predisporre strumenti di allerta che consentono agli imprenditori di percepire il peggioramento della situazione finanziaria nelle imprese commerciali e agricole; – di effettuare da parte degli imprenditori una rapida ed efficiente ristrutturazione delle imprese; – di prevedere i doveri del comportamento degli amministratori delle società in crisi. L’articolo 18 impone agli amministratori societari nei casi in cui sia verosimilmente prevedibile l’insolvenza, l’obbligo di avviare immediate iniziative per minimizzare il danno per i creditori, i dipendenti, gli azionisti e gli altri obbligazionisti; – di prevedere una rapida “sdebitazione” degli imprenditori e dei professionisti sopra indicati; – di prevedere strumenti di miglioramento dell’efficienza delle procedure di insolvenza.
Il meccanismo di ristrutturazione prevede la sospensione delle azioni esecutive per un tempo di 4 mesi prorogabile sino ad un totale di 12 mesi.
Il debitore mantiene l’amministrazione dell’impresa e un professionista è nominato dall’Autorità giudiziaria soltanto quando il debitore ottiene il blocco delle azioni esecutive o mira ad ottenere una ristrutturazione trasversale dei debiti.
La “sdebitazione” dovrà essere ottenuta nei 3 anni dall’apertura della procedura (articoli 19 – 23). Obbiettivo principale della direttiva è quello di permettere all’impresa in difficoltà di ristrutturarsi in una fase precoce e di evitare l’insolvenza e la procedura di liquidazione.
Particolare attenzione nella proposta di direttiva, come peraltro nel Regolamento 848/2015, è riservata alla tutela dei diritti dei lavoratori con la conservazione dei posti di lavoro attraverso le procedure di recupero delle imprese.
Limite della direttiva è quello di una efficacia parzialmente obbligatoria perché non vincola gli Stati nella scelta dei mezzi e delle forme necessarie per ottenere il risultato prescritto con il permanere della frammentazione di tanti tipi di procedure differenti da Stato e Stato cui gli imprenditori possono liberamente accedere.
La Direttiva entrerà in vigore dopo essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio.
Gli Stati avranno tempo due anni per il recepimento e adeguare le loro legislazioni.