Una storia (o storiella) che finisce davvero. Restano, però, alcune domande

di Gianfranco GARANCINI

Palazzo di Giustizia
Il Palazzo di Giustizia di Milano

All’inizio era cortesia. L’introduzione – dapprima timida, poi sempre più incisiva – della tecnologia telematica anche nelle aule (e negli uffici) dei tribunali (soprattutto civili ed amministrativi) risale al decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221 che, all’articolo 16 bis, introdotto con la legge di conversione, disponeva che «a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenzioso o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche». Emersero allora i diversi atteggiamenti: alcuni giudici si appassionarono alla novità, ed applicarono molto presto il nuovo “sistema” di comunicazioni processuali; non pochi altri, anche giovani, affissero sulle porte dei loro uffici (“stanze”) in tribunale una sorta di richiesta non formale rivolta agli avvocati di fornir loro – per cortesia – una copia cartacea (come prima) degli atti che – per altro – erano già stati obbligati dalla legge a mettere a disposizione in forma telematica (e quindi da subito consultabili on line su qualsiasi schermo, tablet, pc, i-pad collegato con il “sistema telematico” Ptc: Processo civile telematico). A Milano la “copia di cortesia” (così si chiamò) fu l’oggetto d’un accordo cordiale (“protocollo”) sottoscritto fra la Presidenza del Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati il 26 giugno 2014, iniziando così una prassi basata, per gli avvocati, sull’obbligo del deposito telematico e sulla cortesia della consegna della copia cartacea al giudice, per sua comodità di esame.

Andò tutto bene, finché con il decreto 15 gennaio 2015, numero 535, un giudice della II sezione del Tribunale di Milano ruppe l’incantesimo: in una opposizione allo stato passivo in un procedimento fallimentare quel giudice contestò ad una parte di aver depositato la memoria conclusiva «solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “di cortesia”… rendendo più gravoso per il Collegio esaminare le difese» e – motivando con riferimento all’articolo 96, terzo comma, del Codice di procedura civile (Cpc) – inflisse alla parte la sanzione pecuniaria di 5.000 (cinquemila) euro (si badi: l’articolo 96 del Cpc è quello che prende lo spunto dal presunto comportamento di una parte che abbia «agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave»…). Il Palazzo ne fu turbato: per vero l’avvocato non aveva contravvenuto ad alcun obbligo, come ebbe a scrivere il giudice delegato di quel fallimento che, autorizzando il curatore a non esigere quella somma, annotò come il giudice del decreto 535 avesse sostenuto «un principio opinabile, ritenendo obbligo dell’avvocato quello che [al più] potrebbe configurarsi come atto di cortesia». Era il 7 febbraio 2015. Tempestivamente, per altro, l’allora Presidente del Tribunale, Livia Pomodoro, scrisse il 19 febbraio una lettera “ufficiale” al Ministero, all’Ordine, e al Presidente della II sezione, definendo «incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate alla realizzazione di un intervento così ampio e innovativo quale il Pct», ritenendo «inammissibile» qualsiasi «impostazione sanzionatoria».

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Ma la storia (o storiella) non finisce qui.

Un anno e mezzo dopo il legislatore (rectius: il Governo) tornò a occuparsi di obblighi e cortesie: questa volta in un altro quartiere della città della giustizia, quello della giustizia amministrativa. Creando, anche qui, non poco scompiglio, e sconcerto.

All’articolo 7, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 2016, numero 168, convertito dalla legge 25 ottobre 2016, numero 197, si stabilì che «a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 [poi prorogato al 1° gennaio 2019] per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo e secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico»: la cortesia per comodità dei giudici ed intervento del legislatore era diventata (o tornata ad essere) – a bocce ferme – obbligo. Così l’avvocato – che, nonostante la macchinosità burocratica del “sistema” del Pat (Processo amministrativo telematico), vi aveva trovato l’indubbio vantaggio di non doversi più recare a Roma o al capoluogo di regione ad ogni deposito di ricorso o di altro atto processuale e di potere vedere on line gli atti della controparte – da allora deve tornare a salire le scale di Palazzi. La norma non poneva alcuna sanzione a presidio di tale obbligo: ma a questo ben presto pensò il Consiglio di Stato, per il quale il deposito della copia cartacea degli atti (che, da “copia di cortesia” quale era nata, era diventata “copia d’obbligo”) fu considerata condizione per la fissazione e/o la trattazione dell’istanza cautelare e dell’udienza di merito (cfr., per esempio, Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza cautelare 3 marzo 2017, numero 880). E così quello che era nato come atto collaborativo nei confronti di giudici un po’ restii ad adattarsi al nuovo, a poco a poco è diventato non solo obbligo caricato sulle parti e non sui giudici (che ben potrebbero “scaricare” gli atti, o farseli “scaricare”, o stampare), ma altresì condizione d’impulso processuale, trasferito sulle stesse parti, in un processo – invece – caratterizzato dall’impulso d’ufficio. Ecco che cosa capita, in questo mondo, ad essere cortesi: tu porgi la mano, e pretendono di prendersi il braccio. E (molto) spesso l’ottengono. Morale amara, per questa storia (o storiella) un po’ grottesca.

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Questa storia (o storiella), però, non è ancora finita.

All’articolo 15 del decreto-legge 4 ottobre 2018, numero 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, numero 132 (il cosiddetto Decreto sicurezza) il comma 1 bis, introdotto dal Governo con la legge di conversione – su cui, come è noto, è stata posta la “questione di fiducia” cosiddetta “tecnica” per evitare rischi di esiti sgraditi – ha soppresso il termine del 1° gennaio 2019, che evidentemente era stato posto per significare e confermare la provvisorietà della soluzione adottata dal legislatore, sottintendendo (forse) che un bel giorno, a “sistema” Pat definitivamente completato e rodato, la copia cartacea non sarebbe servita più, e l’obbligo sarebbe rientrato. E invece la soppressione del termine di vigenza dell’obbligo fa sì che, come è stato scritto, ci siano copie cartacee per sempre; anzi che la copia cartacea – che era nata come rimedio provvisorio – diventi un elemento costitutivo del “sistema”. Con buona pace della digitalizzazione, della diffusione della comunicazione telematica, della modernità; ma anche del principio della “parità delle armi” nel processo amministrativo. E qui la storia (o storiella) finisce davvero.

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Restano, però, alcune domande. Che cosa ha a che fare tutto questo con le esigenze di sicurezza pubblica su cui è stato costruito e fatto approvare a tambur battente il Decreto sicurezza? E quali esigenze straordinarie di necessità e di urgenza hanno sostenuto l’inserzione della definitiva conferma dell’obbligo della copia cartacea degli atti processuali già depositati telematicamente in un decreto-legge tutto dedicato (secondo i proclami del Ministro dell’Interno) a garantire la sicurezza degli italiani, interna e soprattutto esterna, verso l’immigrazione e la criminalità organizzata? È la copia di cortesia (o d’obbligo) il problema più urgente dell’amministrazione della giustizia in Italia?

Sarà il caso di chiederlo alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia dei due rami del Parlamento. Chiederlo al Governo potrebbe essere troppo difficile.

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