Due recenti pronunce giudiziali in materia di diritto industriale
di Alberto
POJAGHI
Nella sentenza numero 428/2019, pubblicata il 31 gennaio 2019, del Tribunale di Torino si osserva che le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro lato carattere artistico, costituito da una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera.
Si osserva inoltre che, nel caso di specie, gli autori dei progetti di due autovetture Alfa Romeo e Lancia devono senz’altro qualificarsi come importanti e stimatissimi designers automobilistici italiani più che come veri e propri artisti; e che, a ben vedere, con riguardo alle due autovetture in questione non possono ritenersi sufficientemente accertati gli altri indicatori obiettivi da cui desumere il “valore artistico”, ossia il riconoscimento ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l’attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti.
Nella pronuncia si conclude di doversi quindi ritenere che le due autovetture in questione rivestano un considerevole valore creativo oltre che storico, ma non anche un valore artistico nel senso richiesto dall’articolo 2, numero 10, della Legge numero 633/1941 sul diritto d’autore.
Con ordinanza collegiale numero 3973/2019, pubblicata il 20 giugno 2019, del Tribunale di Bologna, sul reclamo avverso una ordinanza del giudice designato di reiezione di ricorso per inibitoria avverso il modello di autovettura ritenuto pregiudizievole del modello Ferrari, ha revocato la detta ordinanza, concedendo l’invocata inibitoria ed osservando che il valore artistico di un’opera del disegno industriale costituisce un elemento che, unitamente al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore diverso ed aggiunto rispetto a quello della sua mera funzionalità, con conseguente possibilità di usufruire della tutela del diritto d’autore; che, ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’articolo 2, numero 10, della legge numero 633 del 1941 esige che l’opera di “industrial design” abbia un “quid pluris” costituito, appunto, dal valore artistico che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.
Sulla individuazione in concreto di tale parametro, il Tribunale ha osservato che l’originalità del design in commento e, segnatamente, la spiccata personalizzazione delle linee, delle forme e degli elementi estetici dell’autovettura de qua, hanno fatto della Ferrari 250 Gto una vera e propria icona automobilistica; che il suo valore artistico ha trovato oggettivo e generalizzato riconoscimento in numerosi premi ed attestazioni ufficiali della elevata qualità e del rilevante pregio del design, in copiose pubblicazioni non solo di settore, nella riproduzione attraverso altre forme di espressione artistica (conio, sculture) periodicamente realizzate ed esposte in occasione di eventi pubblici anche di livello internazionale e in musei, nei quali è stata anche celebrata la grandezza espressiva ed artistica del suo creatore, il cui livello artistico è testimoniato quantomeno indirettamente, dal valore economico raggiunto dai pochissimi esemplari immessi sul mercato, che, senza alcun dubbio, trascende il valore tecnico-funzionale del bene.
Sulle generalità, il Tribunale ha altresì osservato che, quanto all’ulteriore requisito della creatività, il concetto giuridico relativo, cui fa riferimento l’articolo 1 della legge numero 633/1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’articolo 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo.
Il Tribunale ha quindi concluso che il disegno industriale dell’autovettura Ferrari 250 Gto deve ritenersi dotato dei requisiti necessari ai fini applicabilità della cosiddetta tutela autorale di cui alla citata legge numero 633/1941.
Conclusivamente le due statuizioni si differenziano nel senso che secondo il Tribunale di Torino le vetture Alfa Romeo e Lancia rivestono un considerevole valore creativo ma non anche un valore artistico; mentre secondo il Tribunale di Bologna la vettura Ferrari è dotata di entrambi i valori.
Le due pronunce divergono quindi nella valutazione della sussistenza o meno del carattere artistico, negato nella prima pronuncia ed accertato nella seconda in base agli elementi forniti in causa.