Novità nella gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi
di Alberto
POJAGHI
avvocato
La Direttiva 2014/26/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 15 marzo 2017 numero 35, convertito con la Legge 4 dicembre 2017 numero 172.
Le nuove disposizioni hanno comportato la modifica della vigente legge sul diritto d’autore all’articolo 180, che oggi recita: «L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (Siae) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, numero 351».
La nozione di esclusiva collettiva (della Siae e degli organismi di gestione collettiva) equivale ad ammorbidimento della esclusiva, che del precedente regime di riserva della sola esclusiva alla sola Siae, va ora in capo a tutti gli organismi di gestione collettiva, attuali ed eventuali futuri.
Si tratta di una liberalizzazione disposta in riferimento sia al diritto d’autore sia ai diritti connessi (sulla tipologia di tali ultimi diritti cfr. articolo 72 e seguenti Legge 22-4-1941 numero 633 e disposizioni successive), che quanto a questi ultimi era già stata disposta in Italia con la Legge 24-3-2012 numero 27 di conversione del Decreto Legislativo 24-1-2012 numero 1, portante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, il cui articolo 39 aveva appunto riguardato la liberalizzazione dell’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.
Allo stato, gli organismi di gestione collettiva cui si applica la nuova normativa vedono la sola Siae operare in riferimento ai diritti d’autore, mentre gli altri organismi operano in riferimento ai diritti connessi, ma ben potrebbero in futuro sorgere nuovi organismi anche in riferimento ai diritti d’autore.
La normativa in commento ha pertanto profondamente innovato la disciplina precedente.
L’intermediazione in materia di diritto d’autore era esercitata tradizionalmente in Italia dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) costituita in ente pubblico a base associativa, alla quale, secondo l’articolo 180 della detta legge speciale nel testo previgente, era riconosciuto un ruolo di azione, ancorché nominalmente esclusivo, in realtà soltanto necessario, ben potendo gli aventi diritto gestire direttamente i propri diritti, come loro espressamente riconosciuto, allora ed ora, dal quarto comma della norma in commento.
Tale necessità impediva comunque ad altri organismi di gestione collettiva l’operatività nell’ambito dei diritti d’autore. Tale necessità è ora venuta meno, come detto, dalla modifica del citato articolo 180 nel senso sopra esposto.
Nel settore della intermediazione dei diritti connessi in Italia, invece, mancando una riserva di legge quale invece vigente nel settore dei diritti d’autore, come ricordato, erano già sorti diversi enti di gestione collettiva in competizione tra loro.
La scelta liberalizzatrice oggi operata in Italia anche nell’ambito del diritto d’autore, a parte il profilo non secondario di aver posto riparo a una disparità di trattamento fra i due diritti difficilmente giustificabile, appare quindi particolarmente significativa, collocandosi in senso conforme a un contesto internazionale che da tempo si è indirizzato in tal senso.
Tale tendenza è certamente in linea con le più condivise attuali tendenze, volte a una migliore razionalizzazione dei costi di gestione in regime di concorrenza, a vantaggio del mercato e degli stessi aventi diritto, pur se, almeno per ora, Siae continua ad essere ente pubblico.
È tuttavia da rimarcare che il nuovo modello potrà sacrificare le forme di solidarietà nei confronti degli aventi diritto più deboli, tradizionalmente legate al modello di intermediazione inserito in un contesto pubblico.