“Diritti connessi” richiesti dalla SIAE in nome e per conto della SCF
Da alcune settimane le parrocchie stanno ricevendo dalla SIAE – su mandato della SCF (Consorzio dei fonografici) – un “Avviso di pagamento del compenso dovuto per diritti connessi spettanti alle associazioni dei fonografici” relativo agli apparecchi radio televisivi risultanti nell’archivio della SIAE. In via preliminare è opportuno riassumere gli elementi essenziali della disciplina relativa alla diffusione di opere musicali protette dalla L. 633/1941 in riferimento al diritto d’autore (artt. 15 – 15bis) e ai diritti connessi (artt. 72 – 73bis).
Diritto d’autore riscosso da SIAE
Per riprodurre (con musica dal vivo o attraverso strumenti elettromeccanici) le opere musicali “protette” occorre tra l’altro pagare i relativi diritti (art. 15). Sono opere protette quelle i cui autori hanno affidato alla SIAE la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla L. 633/1941.
Il diritto non è dovuto soltanto se l’esecuzione avviene “entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purchè non effettuata a scopo di lucro” (art. 15, co. 2).
Ciò significa che le parrocchie sono tenute al pagamento del diritto, sia quando l’esecuzione avviene in occasione e all’interno di attività commerciali (per esempio: musica d’ambiente nel bar, spettacoli teatrali e musicali a pagamento), sia quando avviene in occasione di attività e manifestazioni gratuite (per esempio: oratorio estivo, festa patronale, giornate di sensibilizzazione, musica d’ambiente al di fuori delle attività commerciali e spettacoli teatrali e musicali con ingresso gratuito).
Per il pagamento del diritto d’autore sono previste due modalità:
1) l’abbonamento (annuale o periodico) per la musica d’ambiente sia all’interno di attività commerciali, sia in occasione di iniziative e manifestazioni gratuite l’importo richiesto per poter utilizzare le opere musicali è determinato tenendo conto del tipo e de numero di apparecchi utilizzati;
2) il versamento del diritto in relazione ad una o più manifestazioni musicali (per esempio: uno spettacolo teatrale, un concerto musicale, una giornata di festa popolare); in questi casi la parrocchia deve previamente contattare l’ufficio SIAE competente per territorio che determinerà il diritto dovuto in relazione alle opere musicali utilizzate e alla circostanza che la rappresentazione avvenga gratuitamente o a pagamento.
La SIAE e la CEI hanno concluso una Convenzione al fine di agevolare il pagamento di questi diritti (le Tariffe sono adeguate di anno in anno).
Diritti Connessi riscossi da SCF
I diritti connessi sono disciplinati dagli artt. 72-73bis della L. 633/1941 e riguardano non i “diritti” riconosciuti agli autori delle opere musicali ma quelli riconosciuti al “produttore di fonogrammi nonché agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi” (art. 73, co. 1).
Per fonogrammi si intendono tutti i supporti che permettono la riproduzione musicale, quali, ad esempio, cd, dvd, audiocassette, file audio.
Si precisa che questi diritti non sono invece dovuti quando vi è esecuzione di musica dal vivo. I diritti sono dovuti non solo quando l’uso dei fonogrammi avviene all’interno di un’attività svolta con finalità di lucro, ma anche quando questa finalità è assente, in quanto l’obbligo di pagamento dipende dal mero utilizzo “pubblico”, come definito dall’art. 15 della L. 633/1941.
Tali diritti connessi sono riscossi dalla SCF (per conto dei produttori aderenti di cui all’elenco) e, a partire dal 1 gennaio 2011, anche dalla SIAE in forza di una Convenzione sottoscritta con la medesima SCF.
La disciplina della riscossione dei diritti connessi distingue l’ipotesi di utilizzo in ambito di attività commerciali o a scopo di lucro (bar dell’oratorio, spettacolo teatrale o musicale con ingresso a pagamento) dall’ipotesi di utilizzo per attività gratuite (oratorio estivo, spettacoli gratuiti, ecc.)
Pagamento per l’utilizzo in attività gratuite.
Le parrocchie che intendono utilizzare cd, dvd, audiocassette, file audio realizzati da uno dei produttori aderenti alla SCF possono provvedere al pagamento dei diritti connessi aderendo alla proposta di “Abbonamento annuale/triennale” in forza di una Convenzione sottoscritta dalla SCF e dalla CEI.
In alternativa, perché così è previsto dall’art. 73bis, la parrocchia può chiedere a SCF di determinare l’importo del diritto connesso in occasione di ciascun utilizzo (per esempio per la singola festa in oratorio o per il singolo spettacolo musicale gratuito).
Pagamento per l’utilizzo in attività commerciali.
Questa situazione si verifica – tra l’altro – laddove vengano utilizzati apparecchi radio televisivi all’interno dei bar oratoriani ed è proprio in riferimento ad essi che la SIAE ha cominciato a richiedere il pagamento dei diritti connessi.
Dalla lettura delle comunicazioni inviate dalla SIAE alle parrocchie non è però – per ora – possibile desumere i criteri che presiedono alla determinazione degli importi di volta in volta richiesti.
Per questo motivo non si esclude che le parrocchie che intendono regolarizzare la loro posizione contattino previamente la SIAE competente per territorio per avere informazioni più precise circa la fonte di questo obbligo (relativamente all’uso di apparecchi radio televisivi) e l’indicazione dei criteri utilizzati per determinare il relativo importo.
Canone RAI.
Nell’ipotesi che la parrocchia utilizzi apparecchi radio televisivi per diffondere la musica d’ambiente o per far vedere gli eventi sportivi nei bar parrocchiali, oltre ai diritti dovuti alla SIAE e ai diritti dovuti alla SCF, deve pagare anche il Canone RAI per gli abbonamenti speciali (categoria E degli “Importi dei canoni speciali alla TV e alla Radio”).
Le informazioni circa le modalità e gli importi dovuti per questo canone annuale sono pubblicati sul sito della RAI.
Considerazioni finali.
In considerazione degli oneri economici richiesti alla parrocchia per l’uso di apparecchi radio televisivi all’interno dei bar parrocchiali, si suggerisce pertanto di valutare con attenzione l’effettiva utilità di avere musica d’ambiente e/o di poter trasmettere eventi sportivi.