Redazione

Alcune amministrazioni comunali assimilano, erroneamente, l’attività di oratorio ai centri di aggregazione giovanile o ai centri diurni estivi, pretendendo adempimenti previsti dalla normativa solo con riferimento a queste ultime specifiche attività.
Come noto, invece, l’attività di oratorio altro non è che espressione della pastorale parrocchiale a favore dell’educazione e formazione cristiana dei giovani, che non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa al funzionamento, né può essere assoggettata a standards qualitativi e organizzativi previsti per le attività analoghe sopra citate, in quanto attività di religione e culto ai sensi dell’art. 16 lett. a) legge 222/1985.
La funzione educativa e sociale di questa attività parrocchiale è stata riconosciuta prima a livello regionale con la legge della Regione Lombardia n. 22 del 23 novembre 2001 e successivamente a livello nazionale con la legge n. 206 del 1 agosto 2003; quest’ultima ha altresì incentivato forme di collaborazione fra la parrocchia e gli enti pubblici nel contesto di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, come disciplinato dalla legge 328/2000.
Questa collaborazione non può però assumere la forma dell’appalto di servizi perché è la parrocchia, e non il comune, il soggetto naturalmente titolare di questa attività educativa.
L’auspicabile collaborazione con l’ente pubblico, cui si accompagna il sostegno economico (anche attraverso servizi a prezzo agevolato o gratuiti), si può realizzare attraverso due modalità alternative:
1) la sottoscrizione di un’apposita convenzione che ha ad oggetto solo l’attività di oratorio estivo, oppure2) qualora la parrocchia e il comune intendano sviluppare una collaborazione più ampia e duratura, la sottoscrizione di un accordo quadro cui farà seguito la sottoscrizione di un protocollo operativo.
Entrambe queste possibilità assegnano a ciascun soggetto il “giusto” ruolo e definiscono la corretta imputazione delle responsabilità giuridiche.
E’ opportuno che la parrocchia, prima di sottoscrivere le convenzioni testé citate, ne trasmettano copia all’Ufficio Amministrativo Diocesano per la dovuta autorizzazione canonica.

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