Un recentissimo decreto legge configura come reato avere con sé il telefonino mentre si vota. Anche se ciò dipende solo da disattenzione o dimenticanza...


Redazione

10/04/08

dell’avv. Davide STECCANELLA

Talvolta ci si domanda, con il dovuto rispetto, se il nostro solerte legislatore non sia un tantino “avventato” come nel caso del nuovissimo reato introdotto fresco fresco con il Decreto Legge pubblicato in data 4 aprile sulla Gazzetta Ufficiale in vista delle imminenti consultazioni elettorali:

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.

Il penalista annota che – trattandosi di contravvenzione e non di delitto (è prevista la pena dell’arresto in luogo di quella della reclusione, nonché della ammenda in luogo della multa) – non occorre, come noto, il dolo: il che significa, tradotto in termini pratici, che basta compiere il fatto anche per disattenzione (imperizia, imprudenza, ecc.). Quindi rischia evidentemente di essere punita con l’arresto anche una persona anziana che si dimentica il telefono cellulare nella borsetta.

La conseguenza diventa ancora più incresciosa se si pensa che il medesimo legislatore non ha neppure previsto, come in altri casi, una pena alternativa solo di natura pecuniaria, giacché ha bene specificato che la pena dovrà essere congiunta a quella detentiva.

E’ ben vero che per la persona incensurata (ovvero priva di precedenti condanne) fino a un massimo di due anni la pena detentiva può essere esecutivamente “sospesa” ai sensi dell’art. 163 del Codice Penale; ma è ben singolare che nel nostro Paese si rischi il carcere per non avere correttamente svuotato le proprie tasche prima di accedere alla cabina elettorale.

Se a questo aggiungiamo il recente “problema” delle schede elettorali poco chiare, verrebbe quasi da pensare che i nostri “politici” cerchino davvero in tutti i modi di disincentivare l’esercizio effettivo di questa fondamentale facoltà democratica da parte dei cittadini. Ma quest’ultima, sia chiaro, è solo una battuta, il “nuovo” reato invece è… vero.

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