Riflessi finanziari ed economici e sociali dell'uscita della Gran Bretagna dall’Ue. I rapporti con gli Usa

di Maria Luisa MENOZZI CANTELE
Avvocato

bandiere ue

L’Uk con il referendum del 23 giugno 2016 ha deciso di uscire dall’Ue e questo è il fatto più rilevante intervenuto nel corso dell’anno che viene a mutare lo scenario dell’Ue.

L’articolo 50 del Trattato dell’Unione europea prevede un meccanismo di recesso unilaterale.

Per il comma 2 dell’articolo 50 il Paese recedente deve notificare tale intenzione al Consiglio Europeo che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. I trattati, in vigore con il Paese dell’accordo di recesso, cessano di essere applicati entro 2 anni dall’accordo intervenuto tra le parti o, in mancanza di tale accordo 2 anni dopo la notifica di intenzione del recesso al Consiglio europeo.

L’approvazione del Parlamento viene a limitare gli effetti del referendum. Il Parlamento dovrà essere consultato e dovrà votare sull’eventualità, i tempi e modalità di uscita dell’Uk dall’Ue.

L’Hight Court of Justice con una recente sentenza (3-11-2016), ha confermato il semplice valore consultivo del voto referendario del 23 giugno scorso.

Il Governo inglese ha proposto ricorso avverso la sentenza alla Supreme Court (che si è riunita il 5 dicembre scorso e si pronuncerà in questi giorni, ndr) pertanto l’uscita dall’Ue potrebbe essere lunga e tortuosa.

L’uscita dell’Uk dall’Ue è legata al nuovo Regolamento 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza, obbligatorio per gli Stati membri, anche per l’UK e l’Irlanda; entrerà in vigore dal 26 giugno 2017; non si conosce quando l’Uk definirà l’uscita dall’UE anche se il primo ministro inglese Teresa May dà il via al distacco dall’Ue e annuncia il giorno per la Global Britain per il marzo 2017; quando ciò si verificasse l’Uk assumerebbe la veste di Stato terzo nei confronti dell’Ue e dei suoi organi. 

L’Uk, uscendo dall’Ue, si potrebbe forse ispirare al modello norvegese. La Norvegia dal 1994 partecipa a pieno titolo al mercato interno grazie all’accordo del 2-5-1992 sullo Spazio economico europeo (See) e l’Unione europea; l’accordo ha lo scopo di permettere ai paesi Aels (Associazione europea di libero scambio) di partecipare al Mercato comune europeo senza dover essere membri dell’Unione. La Norvegia con ripetuti referendum ha respinto l’ingresso nell’Ue; conserva la sua moneta e partecipa agli aiuti agli altri Paesi.

Riflessi non indifferenti si possono ipotizzare relativamente alle sedi principali e secondarie che fossero situate nell’Uk, alla luce delle norme del nuovo Regolamento che prevedono la possibilità di evitare la procedura secondaria con ipotesi dettagliate, la possibilità di ristrutturazione della sede secondaria e, in caso di insolvenza dei gruppi di società, la possibilità di ristrutturazione delle società appartenenti al gruppo.

Per l’articolo 19 e l’articolo 3 del nuovo Regolamento le decisioni relative all’apertura allo svolgimento e chiusura del procedimento sono riconosciute dagli Stati membri dell’Ue.

Le sentenze della Corte di giustizia hanno affrontato nel corso degli anni diversi problemi con l’interpretazione degli articoli del Regolamento 1346/2000 in vigore fino al 26 giugno 2017.

È noto che non esistono nell’Unione norme uniformi in materia di insolvenza così da sconfiggere il forum shopping, nonostante la Raccomandazione del 12-3-2014 della Commissione per una armonizzazione tuttora inesistente.

Quanto alla legge che regola la procedura di apertura, la sentenza della Corte di giustizia Eurofood, 2-5-2006 C – 341/04 ai fini della competenza internazionale aveva sancito che il centro principale degli interessi era quello statutario con i temperamenti sanciti successivamente dalla sentenza Interedil 20-10-2011, causa C-396/06. 

La Brexit, oltre che riflessi finanziari ed economici e sociali, comporta problemi non indifferenti relativamente ai trattati.

Nel presente periodo di transizione Londra cercherebbe di aggirare Brexit con accordi bilaterali con Paesi terzi senza Bruxelles, mantenendo i vantaggi del Mercato unico, evitando le regole dell’Ue.

Teresa May a margine del G20 in Cina (nel settembre scorso) ha intavolato proposte su possibili accordi commerciali bilaterali con Australia, India e Corea del Sud. 

Con Sidney è stato lanciato il Trade Working Group che lavorerà ad un accordo per quando la Brexit sarà effettiva, tuttavia la manovra è censurata dal portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel perché un Paese membro dell’Ue non può, finché ne fa parte, negoziare accordi di libero scambio bilaterali all’infuori dell’Ue.

Con la Brexit viene mutato lo scenario dell’Eurozona. Per riformarla si richiederebbero modifiche e trattati europei; in molti Paesi si dovrebbe passare per il referendum, o per modifiche istituzionali come in Germania.

La elezione di Donald Trump alla presidenza degli Usa ha aperto, da ultimo, un nuovo scenario sul piano economico e sociale.

Il programma protezionistico annunciato da Trump potrebbe rendere problematici i rapporti con l’Ue senza l’Uk e favorire gli accordi Usa-Uk in una situazione sempre più globale. 

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