Incasso e ripartizione dei proventi attraverso enti di intermediazione di propria scelta
di Alberto
POJAGHI
Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza, numero 124, pubblicata il 14 agosto 2017 e quindi vigente dal 29 agosto 2017, ha visto la luce uno dei soliti mostri legislativi, formato da un unico articolo e da 192 commi (sic!). Forma redazionale conseguente alla prassi parlamentare ove sia posta alle Camere la cosiddetta “questione di fiducia”, a tutto scapito della chiarezza legislativa. C’è in ogni caso da domandarsi, in proposito, se non sia il caso di inserire nel sistema, ove possibile, una sorta di delega a qualche ufficio legislativo ministeriale per la sistemazione tecnica del testo, successivamente al varo politico.
Nel merito, si è trattato di un intervento a tutto campo che ha interessato aspetti potenzialmente rilevanti ai fini della concorrenza, relativamente a materie diverse ed eterogenee e che ha riguardato anche quella del diritto d’autore.
Più specificamente è stato modificato l’articolo 73 della legge 63 del 1941 e successive modificazioni, nel senso che l’esercizio del diritto al compenso dovuto agli artisti interpreti esecutori per l’utilizzazione secondaria a scopo di lucro delle proprie opere, che prima spettava al produttore fonografico, è ora stato conferito agli enti di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore.
In un secondo senso è stato precisato che il compenso così dovuto agli artisti non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione.
Sotto il primo profilo si può rilevare come la modifica in commento porti a completo compimento l’emancipazione della disciplina normativa degli artisti da quella dei produttori fonografici.
Originariamente infatti soltanto ai produttori era riconosciuto un diritto sullo sfruttamento delle registrazioni, salvo l’obbligo posto a carico degli stessi produttori, a far tempo dall’anno 1974, di parteciparne gli artisti.
Nel 1994 è stato riconosciuto direttamente a favore di entrambe le categorie (produttori e artisti) un diritto a compenso, restando tuttavia l’esercizio di tale diritto in capo al produttore, che veniva onerato dell’obbligo di ripartire il compenso relativo con gli artisti.
Ora si compie l’ultimo passo, svincolando completamente gli artisti dai produttori fonografici in ordine all’incasso e alla ripartizione dei proventi, sia pure non direttamente ma attraverso enti di intermediazione di propria scelta.
La seconda ricordata modifica trae origine da una certa prassi contrattuale, nel contesto degli accordi individuali fra ciascun artista e il proprio produttore relativi alla determinazione del regime normativo e retributivo della utilizzazione di ogni registrazione fonografica, di cessione al produttore (quando non addirittura di rinuncia) del compenso maturato in base alle cosiddette utilizzazioni secondarie della registrazione stessa; e ciò a fronte del compenso riconosciuto all’artista di una percentuale sulla utilizzazione primaria, costituita dalla vendita della registrazione stessa. La modifica introdotta tende quindi a salvaguardare la libertà negoziale dell’artista, ponendola al riparo da ogni possibile timore reverenziale.