Giuseppe Dalla Torre, docente di diritto canonico e diritto costituzionale e rettore della Lumsa,�ricorda l'80° anniversario della firma dei Patti Lateranensi, che ricorre l'11 febbraio
Giovanna PASQUALIN TRAVERSA
Redazione
L’11 febbraio ricorre l’80° anniversario della firma dei Patti Lateranensi, che hanno segnato la nascita dello Stato della Città del Vaticano. Sulle motivazioni storiche e sull’attualità dell’evento abbiamo parlato con Giuseppe Dalla Torre, docente di diritto canonico e diritto costituzionale e rettore della Lumsa.
In quale contesto storico sono nati i Patti Lateranensi e che significato ha avuto la loro firma nel 1929?
La firma dei Patti Lateranensi costituisce il punto di arrivo di un processo che era in corso da tempo perché già gli ultimi governi liberali avevano avvertito la debolezza della soluzione data alla ‘questione romana’ con la legge delle Guarentigie del 1871, mai accettata dalla Santa Sede. Il Trattato contenuto nei Patti riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede attraverso una serie di garanzie tra cui la costituzione dello Stato della Città del Vaticano.
Oltre che dal Trattato, i Patti sono costituiti anche da un Concordato…
Sì. Considerato documento inscindibile con il Trattato – Pio XI dirà: ‘simul stabunt, simul cadent’ -, il Concordato servì a garantire alla Chiesa degli spazi di libertà in un momento in cui invece l’affermarsi del fascismo portava alla limitazione o addirittura all’annientamento della libertà in alcuni settori della vita civile.
Dopo 80 anni quale bilancio se ne può trarre?
Il bilancio è senz’altro positivo. L’esistenza dello Stato della Città del Vaticano e delle altre garanzie previste dal Trattato ha assicurato al Papa la piena libertà di esercizio del ministero petrino a livello universale. Il Concordato del’29 e la revisione dell’84, dal canto loro, hanno assicurato alla Chiesa italiana una sostanziale libertà di azione pastorale nell’ambito della società.
Quali i vantaggi per lo Stato italiano?
Anzitutto la ricucitura di quella sorta di dissenso civile nato con il moto risorgimentale; in altri termini il rafforzamento delle basi di consenso allo Stato. In secondo luogo la Chiesa ha dato e continua a dare un contributo innegabile e fondamentale alla crescita e alla ‘elevazione’ della società italiana sia dal punto di vista del sentire etico diffondendo un alto messaggio morale, sia dal punto di vista dei servizi educativi e sociali. Basterebbe pensare al volontariato cattolico e a ciò che significa oggi in una società che sta smantellando il welfare.
Che novità ha introdotto l’accordo di Villa Madama di revisione del Concordato del 1984?
In quella occasione si è preso atto che il principio della religione cattolica come unica religione dello Stato italiano non era di fatto più in vigore; la Costituzione che l’Italia si è data nel 1948, e che pure ha recepito nell’art. 7 i Patti Lateranensi, ha un impianto fortemente laico. Con la sua entrata in vigore quel principio era sostanzialmente venuto meno. Più in generale, il testo del’29 è stato adeguato al contesto ordinamentale italiano e ai deliberati del Concilio Vaticano II per quanto riguarda la Chiesa. Dal punto di vista giuridico le maggiori novità sono quelle in materia di enti e di sostentamento economico del clero che costituiscono una positiva evoluzione rispetto al Concordato del’29.
Negli ultimi anni il Concordato è stato messo in discussione da talune forze politiche che accusando la Chiesa di ingerenze nell’attività dello Stato, hanno avanzato l’ipotesi di un referendum abrogativo…
Dal punto di vista tecnico questa soluzione non sarebbe praticabile perché la Costituzione interdice i referendum abrogativi nei confronti di trattati internazionali, come è per sua natura il Concordato.
Vicende come quella di Eluana Englaro ripropongono il dibattito sulla legittimità degli interventi da parte della Chiesa che vengono letti da taluni come lesivi della laicità dello Stato…
Quando la Chiesa interviene su temi come la persona, la vita, la famiglia, le guerre, lo fa per difendere il bene dell’uomo e non intacca minimamente la laicità dello Stato. In questi casi il suo insegnamento intende richiamare principi non di stretta morale cristiana, ma di diritto naturale comuni a tutti gli uomini. Dal punto di vista giuridico, inoltre, la Chiesa esercita il proprio diritto di libertà di magistero riconosciuto dal Concordato e quindi dalla Costituzione.
Del resto il primo articolo del Concordato afferma che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono impegnati “alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”.
La laicità che possiamo desumere dal Concordato e dalla nostra Costituzione è una “laicità positiva” nel senso che, a differenza di quanto avviene spesso nella pubblicistica, non guarda al fenomeno religioso come a un fatto da combattere, né tantomeno da ricondurre al privato e al chiuso della propria coscienza, ma gli riconosce una dimensione pubblica e una funzione sociale ben precisa. Per questo il fatto religioso viene tutelato dall’ordinamento. Laicità significa distinzione tra sfera politica e religiosa, ma non separazione tra sfera politica e morale: anche il legislatore dello Stato è soggetto ai principi della morale naturale. Per questo la laicità, che prevede la distinzione degli ambiti tra Stato e Chiesa, laddove Stato e Chiesa sono ciascuno sovrani nel proprio ordine, non esclude una sana collaborazione per la promozione dell’uomo e per il bene del Paese. L’11 febbraio ricorre l’80° anniversario della firma dei Patti Lateranensi, che hanno segnato la nascita dello Stato della Città del Vaticano. Sulle motivazioni storiche e sull’attualità dell’evento abbiamo parlato con Giuseppe Dalla Torre, docente di diritto canonico e diritto costituzionale e rettore della Lumsa.In quale contesto storico sono nati i Patti Lateranensi e che significato ha avuto la loro firma nel 1929?La firma dei Patti Lateranensi costituisce il punto di arrivo di un processo che era in corso da tempo perché già gli ultimi governi liberali avevano avvertito la debolezza della soluzione data alla ‘questione romana’ con la legge delle Guarentigie del 1871, mai accettata dalla Santa Sede. Il Trattato contenuto nei Patti riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede attraverso una serie di garanzie tra cui la costituzione dello Stato della Città del Vaticano.Oltre che dal Trattato, i Patti sono costituiti anche da un Concordato…Sì. Considerato documento inscindibile con il Trattato – Pio XI dirà: ‘simul stabunt, simul cadent’ -, il Concordato servì a garantire alla Chiesa degli spazi di libertà in un momento in cui invece l’affermarsi del fascismo portava alla limitazione o addirittura all’annientamento della libertà in alcuni settori della vita civile.Dopo 80 anni quale bilancio se ne può trarre?Il bilancio è senz’altro positivo. L’esistenza dello Stato della Città del Vaticano e delle altre garanzie previste dal Trattato ha assicurato al Papa la piena libertà di esercizio del ministero petrino a livello universale. Il Concordato del’29 e la revisione dell’84, dal canto loro, hanno assicurato alla Chiesa italiana una sostanziale libertà di azione pastorale nell’ambito della società.Quali i vantaggi per lo Stato italiano?Anzitutto la ricucitura di quella sorta di dissenso civile nato con il moto risorgimentale; in altri termini il rafforzamento delle basi di consenso allo Stato. In secondo luogo la Chiesa ha dato e continua a dare un contributo innegabile e fondamentale alla crescita e alla ‘elevazione’ della società italiana sia dal punto di vista del sentire etico diffondendo un alto messaggio morale, sia dal punto di vista dei servizi educativi e sociali. Basterebbe pensare al volontariato cattolico e a ciò che significa oggi in una società che sta smantellando il welfare.Che novità ha introdotto l’accordo di Villa Madama di revisione del Concordato del 1984?In quella occasione si è preso atto che il principio della religione cattolica come unica religione dello Stato italiano non era di fatto più in vigore; la Costituzione che l’Italia si è data nel 1948, e che pure ha recepito nell’art. 7 i Patti Lateranensi, ha un impianto fortemente laico. Con la sua entrata in vigore quel principio era sostanzialmente venuto meno. Più in generale, il testo del’29 è stato adeguato al contesto ordinamentale italiano e ai deliberati del Concilio Vaticano II per quanto riguarda la Chiesa. Dal punto di vista giuridico le maggiori novità sono quelle in materia di enti e di sostentamento economico del clero che costituiscono una positiva evoluzione rispetto al Concordato del’29.Negli ultimi anni il Concordato è stato messo in discussione da talune forze politiche che accusando la Chiesa di ingerenze nell’attività dello Stato, hanno avanzato l’ipotesi di un referendum abrogativo…Dal punto di vista tecnico questa soluzione non sarebbe praticabile perché la Costituzione interdice i referendum abrogativi nei confronti di trattati internazionali, come è per sua natura il Concordato.Vicende come quella di Eluana Englaro ripropongono il dibattito sulla legittimità degli interventi da parte della Chiesa che vengono letti da taluni come lesivi della laicità dello Stato…Quando la Chiesa interviene su temi come la persona, la vita, la famiglia, le guerre, lo fa per difendere il bene dell’uomo e non intacca minimamente la laicità dello Stato. In questi casi il suo insegnamento intende richiamare principi non di stretta morale cristiana, ma di diritto naturale comuni a tutti gli uomini. Dal punto di vista giuridico, inoltre, la Chiesa esercita il proprio diritto di libertà di magistero riconosciuto dal Concordato e quindi dalla Costituzione.Del resto il primo articolo del Concordato afferma che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono impegnati “alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese”.La laicità che possiamo desumere dal Concordato e dalla nostra Costituzione è una “laicità positiva” nel senso che, a differenza di quanto avviene spesso nella pubblicistica, non guarda al fenomeno religioso come a un fatto da combattere, né tantomeno da ricondurre al privato e al chiuso della propria coscienza, ma gli riconosce una dimensione pubblica e una funzione sociale ben precisa. Per questo il fatto religioso viene tutelato dall’ordinamento. Laicità significa distinzione tra sfera politica e religiosa, ma non separazione tra sfera politica e morale: anche il legislatore dello Stato è soggetto ai principi della morale naturale. Per questo la laicità, che prevede la distinzione degli ambiti tra Stato e Chiesa, laddove Stato e Chiesa sono ciascuno sovrani nel proprio ordine, non esclude una sana collaborazione per la promozione dell’uomo e per il bene del Paese. – Desio ricorda papa Pio XIe i Patti Lateranensi