Spetta all’Avvocatura esprimere pareri e formalizzare, mediante la firma dell’Avvocato generale, un controllo di legittimità in ordine ad atti di straordinaria amministrazione posti dalle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano o amministrate dallo stesso, nei modi e nei casi previsti dall’Istruzione circa gli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione (con le annesse Tabelle); inoltre è compito dell’Avvocatura interpretare le disposizioni testamentarie relative a legati pii; rilasciare l’approvazione per le pie fondazioni costituite da immobili e il parere per l’alienazione di immobili gravati da oneri di culto; apporre il visto da parte dell’Avvocato generale sui provvedimenti di riduzione degli oneri per la celebrazione di sante Messe (cf cost. 327 e decreto arcivescovile 19 dicembre 1986 prot. gen. 2583/86); funzioni di controllo sono esercitate dall’Avvocatura anche mediante la partecipazione, in alcuni casi, al consiglio di amministrazione o agli organi di revisione contabile di enti ecclesiastici, nonché nella procedura elettorale, gestita dalla Cancelleria arcivescovile, per i vari organismi di partecipazione di carattere diocesano e per la designazione dei Decani. 

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